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Obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni pubbliche ricevute nel 2024 – Artser


Come negli anni passati resta in vigore l’obbligo di trasparenza per tutte le realtà – imprese, associazioni, fondazioni, cooperative e simili – che hanno ricevuto nel 2024 sovvenzioni pubbliche pari o superiori a 10.000 euro. L’obiettivo è garantire la tracciabilità e la corretta comunicazione dei contributi economici ricevuti da enti pubblici, attraverso modalità di pubblicazione che variano a seconda della forma giuridica.

L’adempimento, da effettuare entro il 30 giugno 2025, riguarda solo determinati tipi di aiuti e prevede regole precise sia per il contenuto delle informazioni che per le modalità di pubblicazione. In caso di omissioni, sono previste sanzioni significative, fino alla restituzione integrale delle somme ricevute.

Chi è obbligato

Qualsiasi soggetto (impresa, associazione, fondazione, cooperativa, ecc.) che nel 2024 ha ricevuto aiuti economici pubblici per un importo complessivo pari o superiore a € 10.000, deve rispettare obblighi di trasparenza.

Come adempiere

Le modalità variano in base alla forma giuridica del soggetto:

  • Società di capitali / di persone e ditte individuali:

    – se redigono la Nota integrativa: pubblicano lì le informazioni.

    – se non sono tenute alla Nota integrativa (es. micro-imprese, forfetari): pubblicano entro il 30 giugno 2025 sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria.

Le società che redigono il bilancio abbreviato possono scegliere di pubblicare le informazioni nella Nota integrativa invece che online.

Quali aiuti vanno dichiarati

Vanno pubblicati tutti i benefici economici pubblici (in denaro o in natura) che:

  • non sono generali (cioè concessi a tutti);
  • non derivano da un contratto o da uno scambio di prestazioni;
  • sono effettivamente incassati nel 2024 (secondo il criterio di cassa);
  • hanno un valore cumulativo pari o superiore a €10.000.

Non serve pubblicare:

  • aiuti “de minimis” e aiuti di Stato già presenti nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA);
  • contributi a carattere generale (es. 5×1000);
  • corrispettivi per prestazioni, stipendi o risarcimenti.

Contenuto delle informazioni da pubblicare

Le informazioni da riportare, preferibilmente in forma tabellare, sono:

  • denominazione e codice fiscale del beneficiario;
  • nome del soggetto erogante;
  • somma incassata per ogni rapporto;
  • data di incasso;
  • causale;
  • in caso di beni, il valore dichiarato dalla PA.

Sanzioni (attive dal 2024)

  • Sanzione pecuniaria: 1% dell’importo ricevuto, minimo €2.000
  • Sanzione accessoria: obbligo di adempiere
  • Restituzione integrale dei fondi se non si adempie entro 90 giorni dalla contestazione

La verifica è svolta dalla Pubblica Amministrazione che ha erogato o che vigila sul soggetto.



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