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Credito d’imposta PMI e startup innovative: nuovo codice tributo


Con la Risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “7076” per consentire l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto a favore di chi investe in start-up e in PMI innovative.

Il nuovo codice si inserisce nel quadro delle misure a sostegno dell’innovazione, introdotte dal Decreto Rilancio (articolo 38, comma 7, D.L. n. 34/2020) e poi attuate dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 maggio 2023.

A chi si rivolge l’agevolazione

Il credito d’imposta spetta a persone fisiche, enti e società che, nel periodo d’imposta successivo al 18 agosto 2020, abbiano effettuato conferimenti in denaro nel capitale sociale di start-up o PMI innovative iscritte nelle apposite sezioni speciali del Registro delle imprese.
L’investimento deve risultare mantenuto per almeno tre anni. In caso di cessione, anche parziale, o di perdita dei requisiti da parte della società partecipata prima di questo termine, il credito d’imposta viene revocato.

Misura del beneficio e limiti

La misura del credito d’imposta varia a seconda del soggetto investitore:

  • Persone fisiche: credito d’imposta pari al 50% dell’investimento, nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta;
  • Soggetti IRES (società ed enti): credito d’imposta pari al 30% dell’investimento, entro il limite massimo di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Come compilare il modello F24

Nel modello F24, il nuovo codice tributo “7076” istituito con Risoluzione n. 30/E dal deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In alternativa, se il contribuente deve riversare l’importo, il codice va indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

Adempimenti e documentazione

Per beneficiare del credito d’imposta, è necessario presentare un’apposita istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tramite procedura telematica, allegando la documentazione attestante l’investimento e il rispetto dei requisiti previsti.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche in misura eccedente rispetto all’imposta lorda, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.
L’agevolazione non è cumulabile con altre misure aventi ad oggetto i medesimi costi, fatta salva la possibilità di cumulo nei limiti consentiti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le agevolazioni vanno indicate al rigo RP80 del modello REDDITI PF 2025 mediante l’indicazione separata, nelle nuove colonne 5A e 6A, della detrazione IPREF del 50% per investimenti in start-up innovative e PMI innovative nei limiti de minimis.
Più precisamente:
– nella colonna 5 andrà indicata la detrazione del 30% e nella colonna 6 il relativo totale (da riportare anche in rigo RN21, col. 1);
– nella colonna 5A andrà indicata la detrazione del 50% e nella 6A il relativo totale.

Sarà possibile fruire del credito d’imposta sia nel periodo in cui è presentata la dichiarazione dei redditi che nei periodi di imposta successivi, avendo cura di compilare il modello Redditi PF seguendo le istruzioni al rigo RN21.

L’istituzione del codice tributo 7076 completa l’operatività del credito d’imposta a favore dell’innovazione, rendendo pienamente fruibile l’incentivo previsto a sostegno dell’ecosistema delle start-up e PMI innovative.

 

Redazione Fisco7



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