Il credito alle imprese alla luce delle LOM E.B.A.


Con Nota n. 13 del 20 luglio 2021 Banca d’Italia aveva dato attuazione agli Orientamenti dell’E.B.A. (European Banking Authority) del 29/05/2020 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06), che assumono il valore di orientamenti di vigilanza.

Entrate in vigore dal 30/06/2022, queste linee guida forniscono agli istituti bancari orientamenti e raccomandazioni nonché best practice in materia di erogazione e monitoraggio dell’attività creditizia, mirando a garantire che gli istituti dispongano di standard solidi e prudenti per l’assunzione, la gestione e il monitoraggio del rischio di credito e che i prestiti di nuova concessione abbiano un’elevata qualità creditizia.

Questi orientamenti cui le banche devono conformarsi, infatti, introducono alcuni requisiti in materia di valutazione del merito creditizio anche con riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 18 e 20, Direttiva 2014/17/UE, ed all’articolo 8, Direttiva 2008/48/UE.

Gli orientamenti dell’E.B.A. hanno avuto l’effetto di rendere più rigoroso e prudente l’approccio alla valutazione del merito creditizio da parte delle banche e degli intermediari finanziari e conseguentemente anche nella concessione del credito. Ciò implica un inevitabile impatto sulle imprese in termini di pianificazione e programmazione di medio- lungo periodo alla luce del rapporto banca-­impresa prospettato dall’E.B.A.

Il bilancio non è l’unica fonte informativa per la banca nel valutare il merito creditizio dell’impresa, ed in tal senso le linee guida dell’E.B.A. forniscono proprio una serie di informazioni che gli enti creditizi “dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio” (cfr. ABE/GL/2020/06, Allegato 2 – “Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio”), segnatamente:

  • informazioni sulla (e se del caso, prova della) finalità del prestito;
  • prospetti di bilancio individuale e consolidato relativi ad un periodo ragionevole;
  • relazione/prospetto di anzianità dei crediti;
  • piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito;
  • proiezioni finanziarie;
  • passività fiscali;
  • passività finanziarie ed arretrati di pagamento;
  • informazioni sul rating del credito esterno del cliente, se del caso;
  • informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso;
  • informazioni sui claim che vedono coinvolta l’impresa al momento della richiesta;
  • informazioni sulla garanzia reale, attestazione del suo valore, della proprietà, dell’assicurazione e della sua esigibilità;
  • informazioni sulle garanzie personali;
  • informazioni sulla struttura proprietaria del cliente per l’analisi ai fini antiriciclaggio.

A tal proposito, l’E.B.A. chiarisce che ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese gli enti affidanti dovrebbero (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 121):

  • analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito dell’impresa;
  • analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale;
  • determinare e valutare il credit scoring o il rating interno dell’impresa;
  • considerare tutti gli impegni finanziari dell’impresa con il sistema bancario (indicando l’ammontare accordato operativo e quello utilizzato), il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni (come quelle derivanti da imposte, per esempio);
  • valutare la struttura dell’operazione richiesta, i relativi termini e le condizioni (covenant, garanzie personali di terzi e garanzie reali).

Nella valutazione della posizione finanziaria dell’impresa, l’E.B.A. nelle linee guida in commento indica che nel caso di micro e piccole imprese la banca dovrebbe tenere conto (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 128):

  • della posizione finanziaria attuale e prospettica, della fonte della capacità di rimborso anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa;
  • del livello di leva finanziaria, della distribuzione dei dividendi e delle spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
  • del profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
  • della probabilità di “default”, sulla base del credit scoring o del rating interno;
  • dell’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

D’altro canto, per le medie e grandi imprese, nell’effettuare l’analisi della posizione finanziaria dell’impresa, l’ente affidante dovrebbe considerare (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.6, paragrafo 150):

  • la posizione finanziaria attuale e prospettica, della fonte della capacità di rimborso anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa. Le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame;
  • il risultato netto di gestione e della redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;
  • il livello di leva finanziaria, della distribuzione dei dividendi e delle spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
  • il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);
  • la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;
  • l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

L’analisi della sostenibilità prospettica del debito finanziario

Dalle linee guida emerge che le imprese sono chiamate ad una puntuale pianificazione finanziaria e non solo, proprio in prospettiva futura rispetto ad un’ottica che valuta retrospettivamente il dato consuntivo.

In tal senso, il documento in commento indica che nella valutazione del merito creditizio dell’impresa, le banche “dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l’approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l’approvazione di un contratto di prestito” (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 120 e capitolo 5.2.6, paragrafo 143).

Dunque, ai fini dell’accesso al credito le imprese dovrebbero dotarsi di strumenti idonei per monitorare i flussi di cassa, formalizzando piani e prospettive affidabili e coerenti. Piani che le imprese dovrebbero essere in grado di produrre e illustrare alla banca, ovviamente. Risultano, dunque, importanti in tal senso strumenti quali il budget di tesoreria ed il business plan, per esempio. Quest’ultimo, in particolare, dovrebbe indicare la pianificazione finanziaria delle fonti di copertura previste per affrontare la gestione operativa, gli investimenti, gli impegni finanziari e quelli tributari.

Sulla scorta di ciò, il documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi” del 6 Novembre 2023 nel capitolo 3 a pag. 8 evidenzia come “nel dialogo con gli intermediari, pare quindi opportuno procedere alla riclassificazione dei bilanci, ponendo attenzione al trend storico, in relazione ai seguenti indicatori e aspetti”, segnatamente:

– variazione del fatturato;

– EBIT;

– EBITDA;

– CCNO;

– PFN/EBITDA;

– DSCR;

leva finanziaria;

interest coverage ratio, che assume un rilievo ancor maggiore nell’attuale contesto di aumento dei tassi di interesse.”

Dunque, il documento di ricerca del 6 novembre 2023, una volta esaminati analiticamente gli elementi informativi che l’E.B.A. ha indicato negli orientamenti  all’allegato 3 “Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito”, ha circoscritto un set di indicatori “pur non esaustivo” in linea con le tipicità delle operazioni con le quali professionisti ed imprese si trovano ad avere a che fare, fornendo una serie di utili “spunti operativi sugli aspetti minimi sui quali concentrarsi al fine di ampliare gradualmente l’informativa dell’impresa”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva come le metriche elencate nel documento di ricerca in questione, risultano essere tendenzialmente in linea con le metriche fornite dagli Orientamenti dell’E.B.A. che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell’effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, con riferimento ai prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese.

Le attuali metriche adottate dalle banche per rispondere alle attese del Regolatore in termini di declinazione della propensione al rischio (e relative metriche), dovrebbero altresì tenere in considerazione anche di specificitrigger event” che dimostrino la dubbia esigibilità dei flussi di cassa attesi al servizio del debito.

Il documento di ricerca del Consiglio Nazionale in commento chiarisce, infatti, che “è necessario anche verificare l’andamento di alcuni trigger solitamente monitorati dagli istituti di credito in relazione all’andamento delle controparti al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario”, specificatamente (Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi”, Novembre 2023, pag. 9):

– debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali;

– significativa diminuzione di cash flows futuri;

– rapporto PFN / EBITDA > 6;

– ultimi due bilanci in perdita;

– DSCR < 1,1;

– riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all’esercizio precedente;

– riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all’esercizio precedente.”

Quanto sopra comporta che la valutazione del merito creditizio dell’impresa si dovrebbe basare su metriche e parametri specifici, con indicatori economici – patrimoniali, finanziari e di rischio sui quali possano essere implementate analisi di sensibilità.

Sul punto, l’E.B.A. (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.6, paragrafo 156) insiste molto sul fatto che le banche, prima di affidare un’impresa, dovrebbero effettuare una valutazione di sostenibilità della posizione finanziaria netta, quindi della capacità di rimborso futura (che si sostanzia nella valutazione dei cash flow prospettici al servizio del debito) in presenza di scenari avversi, tenendo conto di eventi di mercato e quelli non correlati al rischio di mercato complessivo.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione “Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese”.



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