Welfare e fringe benefit 2025, interviene l’agenzia delle entrate


L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale e fringe benefit per il triennio 2025‑2027.

La circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 definisce i dettagli operativi delle novità approvate con la legge di bilancio 2025 e il decreto legislativo n. 192/2024, delineando le nuove soglie di esenzione e le modalità di cumulabilità tra misure.

Limiti di esenzione per i fringe benefit

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit è confermata a 1.000 euro per i lavoratori senza figli e raddoppia a 2.000 euro per chi ha figli a carico. Tale beneficio copre beni e servizi erogati dai datori di lavoro, inclusi buoni pasto, rimborsi per utenze domestiche, affitto e mutuo della prima casa. Superata la soglia, l’intero importo diventa tassabile ai fini Irpef.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’innalzamento della soglia dei fringe benefit a 2.000 euro è subordinato alla dichiarazione da parte del lavoratore, il quale deve indicare il codice fiscale di ciascun figlio a carico. Tale dichiarazione deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita in caso di controllo.

È inoltre richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il lavoratore attesti di non aver già beneficiato, in tutto o in parte, delle medesime somme presso altri datori di lavoro, al fine di evitare duplicazioni di benefici.

Neo assunti e alle nuove assunzioni

La circolare chiarisce inoltre che per i neo assunti, trasferiti per lavoro e con particolari requisiti reddituali e di residenza, è previsto un plafond agevolativo fino a 5.000 euro annui per canoni di locazione e spese accessorie, nei primi due anni di rapporto.

Carte di debito e documenti di legittimazione nominativi

Una novità di rilievo riguarda l’utilizzo di carte di debito nominative come strumenti di erogazione dei fringe benefit. Risposta n. 5/E del 15 gennaio 2025 stabilisce che, se conformi ai requisiti del Tuir, queste carte sono assimilabili a documenti di legittimazione (ai sensi del comma 3‑bis dell’articolo 51) e pertanto non vincolano l’applicazione della ritenuta d’acconto. Questa soluzione agevola le imprese nell’organizzazione del welfare, integrando piani aziendali con strumenti digitali flessibili.

Implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti

L’Agenzia sottolinea infine che, in assenza di previsione contraria, le agevolazioni previste dai commi 386-389 e dal comma 390 sono autonome e cumulabili, fermo restando che l’importo rimborsato non può superare il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di suddividere correttamente gli importi, imputandoli separatamente alle due misure, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto in caso di superamento delle soglie di esenzione.

Le aziende e i consulenti del lavoro devono predisporsi a monitorare attentamente i valori erogati per ogni dipendente, distinguendo tra fringe benefit e altre misure di welfare per evitare errori di tassazione. Poiché superare le soglie comporta la tassazione dell’intero importo, è essenziale adottare sistemi di controllo precisi. Inoltre, la possibilità di erogare benefit tramite documenti di legittimazione come le carte di debito introduce elementi di semplificazione amministrativa.



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