Direttiva pacchetti, ci siamo. Il bicchiere è mezzo pieno


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19 Giugno

11:26
2025



Habemus legem. È pronto il nuovo testo della direttiva pacchetti dell’Unione europea che la prossima settimana – presumibilmente il 25 giugno – verrà discusso in Parlamento europeo. Una riforma tanto attesa, ma anche tanto temuta, visti gli scorsi inquietanti draft con norme penalizzanti per il turismo organizzato. Ma il bicchiere, a quanto si apprende, è ora mezzo pieno. Il provvedimento definitivo “liberato” da Bruxelles contiene alcuni passi positivi, frutto delle interlocuzioni con il contestato relatore della direttiva, Alex Agius Saliba e con le varie Commissioni, che hanno indotto a un ripensamento dell’articolo 5bis che riguardava le limitazioni degli acconti e le tempistiche dei saldi, sostituito da una norma che rimanda alle legislazioni nazionali un eventuale diverso regime.

Altro punto fondamentale riguarda la regolamentazione del cosiddetto recesso per le cause eccezionali e imprevedibili, dove è stata mediata la posizione delle associazioni dei consumatori, che volevano introdurre un recesso unilaterale previsto per tutte le cause, con quella delle associazioni di categoria delle imprese di viaggi. Si è giunti dunque a un compromesso: sono indicate le cause oggettive (terremoti, eventi di guerra), introducendo un criterio “di prognosi” molto mitigato per altre cause e circostanze che possono ragionevolmente far ritenere che il viaggiatore non potrà fruire dei servizi di viaggio. Quindi questa condizione è stata resa meno soggettiva.

In merito agli sconsigli, ovvero agli avvisi di autorità pubbliche – nel caso italiano quelli comunicati dalla Farnesina – è stato stabilito che questi hanno valenza ostativa se emessi 28 giorni prima della partenza.

Di particolare rilievo anche il tema dei voucher e dei buoni (art. 12bis) che per il legislatore europeo è un mezzo alternativo di rimborso per tutti quei casi in cui il pacchetto viene annullato e risolto. Voucher che non deve essere inferiore al valore del rimborso, ma con un prezzo incentivante, di una durata massima di 12 mesi e riconosciuto una sola volta senza oneri.

C’è poi la grande novità dell’articolo 22 – molto perorata dalle associazioni di categoria – che, nei casi di annullamento del pacchetto o di mancata erogazione di servizio con il pacchetto in essere, introduce l’obbligo da parte dei fornitori di rimborsare entro 7 giorni l’organizzatore che ha pagato in anticipo quel servizio, in modo tale che da quei sette giorni decorrano i termini per effettuare poi il rimborso al cliente-viaggiatore. Si tratta di un passaggio cruciale perché l’organizzatore, avendo speso in anticipo per acquistare quei servizi, in Europa non aveva titolo giuridico per recuperarli. Norma, questa, che invece era già presente nel nostro Codice del Turismo: un simile richiamo a livello europeo ora rafforza la tutela delle imprese turistiche.

Dunque, ricapitolando nel dettaglio, tra i passaggi-chiave che in qualche modo rassicurano gli operatori del settore  c’è innanzitutto l’eliminazione della limitazione dei pagamenti anticipati, sostituita dalla menzione che gli Stati membri possono introdurre eventuali condizioni limitative nella legislazione nazionale. Altro passaggio d’una certa rilevanza, che in sede di elaborazione delle bozze era stato oggetto di molteplici contestazioni, è quello delle “circostanze eccezionali e imprevedibili nel luogo di partenza e di destinazione” che rimangono in vigore, mentre viene escluso “il luogo di residenza”. Fondamentali, poi, le modifiche apportate nell’ambito dei “rimborsi” perché quelli riferiti al canale b2b vengono ampliati e coprono sia la mancata esecuzione per risoluzione/recesso del pacchetto prima della partenza che le cancellazioni/inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.

Così come cambia la disciplina della protezione contro l’insolvenza: il rimborso per il pacchetto cancellato è “coperto” e l’importo della protezione deve attestarsi sul livello più alto del pagamento anticipato in ogni momento. Il che vuol dire che è stato eliminato il fumoso e limitativo riferimento “all’adattamento del livello di protezione”. Il rimborso va eseguito entro 6 mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento rappresentano documentazione sufficiente per avviare la procedura. Inalterato risulta, infine, il meccanismo di gestione dei reclami e il meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

In buona sostanza, la definizione di “pacchetto turistico” è stata attualizzata e viene indicato come “una combinazione di almeno due diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o vacanza se: a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta o conformemente alla selezione del viaggiatore, prima della conclusione di un contratto unico per tutti i servizi; b) indipendentemente dal fatto che siano stati conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi di viaggio, tali servizi sono acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accetti di pagare.

Si attende ora la votazione in Parlamento, ma di certo con questo nuovo testo si può ben dire che il pressing delle associazioni di categoria avrebbe sortito l’effetto voluto e la nuova regolamentazione conterrebbe condizioni operative quantomeno più ragionevoli per le imprese di viaggi. L’uso del condizionale, soprattutto in questi casi, è d’obbligo perché le vicende parlamentari, sia europee che italiane, ci hanno abituato a colpi di mano dell’ultimo momento a opera di forti lobby. Ragion per cui è bene continuare a mantenere incrociare le dita.



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