Schema Stato Patrimoniale Micro Imprese (Art. 2435-bis c.c.)


Come noto, lo schema di Stato patrimoniale delle micro imprese è determinato secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-ter, comma 2, c.c.):

  • lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani. Possono, quindi, essere omesse le voci contrassegnate da numeri arabi;
  • le voci “A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e “D – Ratei e risconti” dell’attivo possono essere comprese nella voce C.II dedicata ai crediti dell’attivo circolante;
  • la voce “E – Ratei e risconti” del passivo può essere compresa nella voce “D – Debiti”. I debiti e i ratei e risconti passivi possono, quindi, essere esposti nel passivo dello Stato patrimoniale, nel loro complesso, come unica voce;
  • nelle voci “C.II – Crediti” dell’attivo circolante e “D – Debiti” del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Le micro imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino (art. 2435-ter, comma 2, c.c.):

  • l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, specificando la natura delle garanzie reali eventualmente prestate (art. 2427, comma 1, n. 9, c.c.);
  • l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, con indicazione del tasso di interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, comma 1, n. 16, c.c.).

Inoltre, per essere esonerate dalla relazione sulla gestione, le micro-imprese devono riportare anche:

  • numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute (anche tramite società fiduciaria o interposta persona), con l’indicazione della corrispondente parte di capitale.
  • azioni e partecipazioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio, con la precisazione della parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.



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