La detrazione per investimenti in start-up o pmi innovative


Gli investimenti, mediante conferimento in denaro, in start-up innovative o in piccole medie imprese, possono essere detratti, all’interno del modello Redditi PF, dai soggetti Irpef.

In particolare, le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up o pmi innovative, a seguito dell’indicazione all’interno del rigo RP80 del modello Redditi PF.

Tale investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni; diversamente, nell’ipotesi di investimento inferiore al triennio, il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, ha l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Si rammenta che una start-up, per qualificarsi come “innovativa”, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 25, D.L. 179/2012, ossia:

  • essere una microimpresa o una piccola o media impresa;
  • essere costituita da non più di sessanta mesi;
  • essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • deve avere, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • non distribuire, o non aver distribuito, utili;
  • avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non essere il risultato di una fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, deve possedere almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

  • deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15 per cento del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione;
  • deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato (in misura almeno pari a un terzo, personale che possieda il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure possieda una laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in misura pari a due terzi, personale in possesso di laurea magistrale);
  • deve essere titolare, o depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale o di un software registrato.

Inoltre, si rileva che una pmi, per qualificarsi come “innovativa”, deve essere una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 4, D.L. 3/2015, ossia:

  • essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • deve avere certificato il suo ultimo bilancio; non essere iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative del Registro delle imprese;
  • presentare una connotazione innovativa, identificata dal possesso di almeno due delle seguenti caratteristiche: costi di ricerca e sviluppo almeno pari al 3 per cento del maggiore tra costo e valore della produzione; forza lavoro costituita, per almeno un terzo del totale, da personale con laurea magistrale oppure, per almeno un quinto del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; titolarità, anche mediante deposito o licenza, di almeno una privativa industriale o di un software

Inoltre, si evidenzia che sono agevolabili solo gli investimenti in pmi innovative che ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Dopo sette anni dalla prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili anche le società:

  • pmi innovative operative da più di sette anni ma da meno di 10 anni, qualora attestino, attraverso la valutazione di un esperto esterno, di non aver ancora espresso a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • indipendentemente dagli anni, le pmi innovative che effettuano un investimento in capitale di rischio, sulla base di un business plan relativo a un prodotto o a un nuovo mercato geografico, superiore al 50 per cento del fatturato medio dei precedenti cinque anni.



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